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Dal ministero le indicazioni per... PDF Stampa E-mail

AUTOTRASPORTO: DAL MINISTERO LE INDICAZIONI PER COMPILARE LA SCHEDA DI TRASPORTO

Il D. Lgs.  n.214 del 22/12/2008 (pubblicato sulla GU. n.11 del 15/1/2009) modificando il D. Lgs.  n. 286 del 21 novembre 2005 recante ``Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell`esercizio dell`attivita` di autotrasportatore`` ha previsto l`istituzione della scheda di trasporto con l`obiettivo di  favorire i controlli sulla regolarita` nello svolgimento dell`attivita` di autotrasporto in conto terzi. Poiche` il Decreto aveva rinviato a un successivo provvedimento la definizione dei contenuti della scheda e dei documenti da considerarsi ad essa equipollenti di fatto ne aveva rinviato anche l`obbligatorieta` della compilazione fino alla pubblicazione del DM attuativo. Con il Decreto 30 giugno 2009 (pubblicato sulla GU n. 153 del 4/7/2009) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha precisato i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto che dovra` essere compilata da parte del committente o da un suo delegato e conservata a bordo del veicolo a cura del vettore. La scheda (di cui e` disponibile in Allegato al DM il modello tipo da utilizzare) puo` essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta disciplinato dall`art. 6 del D. Lgs. 286/2005 o da altro documento equipollente. Sono considerati documenti equipollenti:

  1. la lettera di vettura internazionale CM
  2. i documenti doganali
  3. il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009
  4. i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad  accisa  di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
  5. il documento  di  trasporto  di  cui  al  DPR 472/1996
  6. ogni altro documento che deve  obbligatoriamente  accompagnare  il  trasporto  stradale  delle merci,  ai  sensi  della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni  internazionali  o  di  altra  norma  nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

I dati che devono essere riportati nella scheda riguardano:

  1. VETTORE:  nominativo e numero di iscrizione all`Albo
  2. COMMITTENTE: nominativo
  3. CARICATORE: nominativo
  4. PROPRIETARIO DELLA MERCE: nominativo o eventuale annotazione della motivazione per cui non si e` in grado di indicarlo

MERCE TRASPORTATA: tipologia, quantita`/peso, luogo di carico e scarico La mancata o erronea compilazione della scheda di trasporto da` luogo all`applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie anche a carico del committente.

E` previsto anche il fermo  del veicolo, che potra` essere restituito solo dopo l`esibizione della idonea  documentazione. Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente.

à Si ribadisce quindi che con la pubblicazione del DM  30/6/2009 puo` considerarsi attualmente vigente l`obbligo di compilare la scheda in tutte le sue parti pena l`applicazione della sanzioni previste

Allegato

 

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