AUTOTRASPORTO:
DAL MINISTERO LE INDICAZIONI PER COMPILARE LA SCHEDA DI
TRASPORTO
Il D.
Lgs. n.214 del 22/12/2008 (pubblicato sulla GU. n.11 del 15/1/2009)
modificando il D. Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005 recante ``Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell`esercizio dell`attivita` di autotrasportatore`` ha previsto l`istituzione
della scheda di trasporto con l`obiettivo di favorire i controlli sulla
regolarita` nello svolgimento dell`attivita` di autotrasporto in conto terzi.
Poiche` il Decreto aveva rinviato a un successivo provvedimento la definizione
dei contenuti della scheda e dei documenti da considerarsi ad essa equipollenti
di fatto ne aveva rinviato anche l`obbligatorieta` della compilazione fino alla
pubblicazione del DM attuativo. Con il Decreto 30 giugno 2009 (pubblicato sulla
GU n. 153 del 4/7/2009) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha
precisato i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di
trasporto che dovra` essere compilata da parte del committente o da un suo
delegato e conservata a bordo del veicolo a cura del vettore. La scheda (di cui
e` disponibile in Allegato al DM il modello tipo da utilizzare) puo` essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta disciplinato dall`art. 6
del D. Lgs. 286/2005 o da altro documento equipollente. Sono considerati
documenti equipollenti:
la lettera di vettura
internazionale CM
i documenti doganali
il documento di cabotaggio di
cui al DM 3/4/2009
i documenti
di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
il documento di trasporto di cui al DPR
472/1996
ogni altro
documento che deve obbligatoriamente accompagnare il
trasporto stradale delle merci, ai sensi della
normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni
internazionali o di altra norma nazionale vigente
o emanata successivamente al presente decreto.
I dati che
devono essere riportati nella scheda riguardano:
VETTORE:
nominativo e numero di iscrizione all`Albo
COMMITTENTE:
nominativo
CARICATORE:
nominativo
PROPRIETARIO
DELLA MERCE: nominativo o eventuale annotazione della motivazione per cui non
si e` in grado di indicarlo
MERCE
TRASPORTATA: tipologia, quantita`/peso, luogo di carico e scarico La mancata o
erronea compilazione della scheda di trasporto da` luogo all`applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie anche a carico del committente.
E` previsto
anche il fermo del veicolo, che potra` essere restituito solo dopo
l`esibizione della idonea documentazione. Le sanzioni si applicano, oltre
che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti
internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a
bordo la documentazione equipollente.
à Si
ribadisce quindi che con la pubblicazione del DM 30/6/2009 puo`
considerarsi attualmente vigente l`obbligo di compilare la scheda in tutte le
sue parti pena l`applicazione della sanzioni previste